LEGALIZZAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI – UNA RISPOSTA DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

In seguito a una discussione sul gruppo di STL su facebook, una delle iscritte si è presa la briga di interrogare il Ministero degli Affari Esteri sulla funzione della legalizzazione di atti e documenti e sulle modalità con le quali viene espletata. Ne avevo già parlato QUI, ma trovo utilissima la risposta del Ministero, che pubblico volentieri con l’autorizzazione di Lucia Caravita (la collega che ha sollevato la discussione sul gruppo).

In particolare mi interessa la parte in cui si fa riferimento ai traduttori professionisti iscritti all’Albo dei CTU. Molti dei nostri tribunali consentono che l’asseverazione sia effettuata da chiunque (in generale sono esclusi solo i parenti della persona per la quale l’asseverazione è effettuata). Tuttavia le richieste di asseverazione provenienti dall’estero fanno spesso riferimento alla figura del traduttore “ufficiale” o “esperto”. Per evitare al cliente di dover rifare tutta la procedura dall’inizio perché respinta dal soggetto estero destinatario, io consiglio sempre che ad asseverare sia un traduttore professionista iscritto all’Albo dei CTU. Questa figura NON E’ un traduttore “ufficiale”, ma è quanto più si avvicina al traduttore giurato che viene richiesto all’estero. Lo so che molti storceranno il naso, lo so che da noi non esistono traduttori giurati ma solo traduzioni giurate (perfettamente legali se il tribunale non richiede al traduttore nessun tipo di iscrizione). Lo so… Ma mi piace pensare ad un servizio al cliente che tenga conto del risultato che quest’ultimo deve raggiungere.

Ecco qua la risposta del Ministero:

“La legalizzazione, che riguarda atti e documenti che devono essere fatti valere all’estero in Paesi con cui non vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione dalla legalizzazione, consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma (per esteso) su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. Per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari sono competenti le Procure della Repubblica nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto. Per tutti gli altri atti amministrativi è competente la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. L’Ufficio competente controlla che la firma apposta sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito Registro custodito nell’Ufficio stesso.

L’annotazione dell’apostille viene effettuata al posto della legalizzazione quando i documenti formati nello Stato devono essere prodotti sul territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione adottata all’Aja il 5 ottobre 1961 (abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri) o ad essa hanno aderito in seguito (vedere sito Internet).

Per quanto riguarda la traduzione questa segue le stesse regole in materia di legalizzazione dell’atto a cui è collegata. Non esistendo in Italia la figura professionale del traduttore ufficiale, viene di norma richiesta dai Paesi esteri la traduzione da parte di traduttori giurati iscritti all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) esistenti presso ogni Tribunale. Poichè la decisione di accettare una traduzione giurata/ufficiale/asseverata o meno è del Paese dove il documento deve essere presentato, sarà quindi necessario accertarsi caso per caso se viene accettata anche una traduzione effettuata da altri soggetti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15.12.1980 (…) nell’intervenire sulla problematica delle traduzioni ha fornito una definizione di tale figura: “per traduzioni ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)